ORDINANZA N. 572
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 668 del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 26 gennaio 1984 e il 13 giugno 1986 dal Pretore di Firenze, iscritte rispettivamente al n. 878 del registro ordinanze 1984 e al n. 623 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985 e n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1986.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri
udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che con due ordinanze, rispettivamente emesse il 26 gennaio 1984 ed il 13 giugno 1986, il Pretore di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 668 del codice di procedura civile;
che il giudice a quo osserva che al conduttore che non abbia avuto conoscenza della notifica dell'intimazione per caso fortuito o forza maggiore, é riservato un trattamento deteriore rispetto a colui che, tempestivamente presentatosi all'udienza, ha facoltà di chiedere di poter sanare la morosità. Il primo, intimato, infatti, a parere del giudice rimettente, non può avvalersi in sede di opposizione tardiva dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani");
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata.
Considerato che le due ordinanze sollevano la medesima questione e che i relativi giudizi possono essere riuniti;
che l'opposizione dopo la convalida di cui all'art. 668 del codice di procedura civile é rimedio dato a tutela di chi per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore non abbia avuto conoscenza dell'intimazione, ovvero, secondo quanto sancito dalla Corte con la sentenza n. 89 del 1972, di chi, per gli ultimi due motivi, non sia potuto comparire all'udienza di convalida pur avendo avuto conoscenza dell'intimazione stessa;
che, una volta accertati i presupposti di ammissibilità dell'opposizione tardiva e venuta meno l'ordinanza di convalida si dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione si ché il conduttore ben può in limine litis avvalersi della facoltà di sanare la morosità;
che, pertanto, la proposta questione é manifestamente priva di fondamento.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 668 del codice di procedura civile, sollevata dal Pretore di Firenze con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI